Statuto dell’associazione di cultura scientifica – Società Italiana di Scienze Cinofile Forensi (S.I.S.Ci.F.)

Art. 1. – E’ costituita l’Associazione cultura scientifica – Società Italiana di Scienze Cinofile Forensi (di seguito, S.I.S.Ci.F.), una libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto.

Art. 2. – L’associazione opera a livello nazionale e la sua sede è in Ancona alla Via Ascoli Piceno 161 - 60126 e ha durata illimitata. Potrà essere anticipatamente sciolta in seguito a delibera dell’assemblea straordinaria dei soci a maggioranza dei presenti.

Art. 3. – L’Associazione S.I.S.Ci.F. persegue i seguenti scopi:
– diffondere la cultura delle Scienza Cinofile Forensi in tutte le sue forme e applicazioni;
– diffondere la cultura scientifica in tutte le sue forme;
– ampliare la conoscenza della scienze cinofile forensi;
– allargare la rete di competenze nell’ambito della divulgazione di tali scienze mediante contatti tra enti e associazioni nazionali ed estere e persone;
– allargare gli orizzonti didattici di formatori, educatori, insegnanti e operatori in campo scientifico affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura scientifica come un bene per ogni individuo e un valore sociale importante;
– collaborare attivamente sul territorio con le istituzioni per la valorizzazione delle scienze cinofili forensi.

Art. 4. - L’associazione S.I.S.Ci.F. per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
– l’organizzazione di attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi a carattere formativo e informativo;
– attività didattiche e momenti formativi legati alle scienze cinofile forensi rivolti a singoli, associazioni, enti, aziende pubbliche/private, scuole di ogni ordine e grado e a chiunque ne faccia richiesta; – assistenza e consulenza rivolta a singoli, associazioni, enti, aziende pubbliche/private, scuole di ogni ordine e grado e a chiunque ne faccia richiesta;
– realizzazione di eventi e di dimostrazioni a carattere scientifico in contesti internazionali, nazionali e locali.

PATRIMONI ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 5 .- Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione a qualunque legittimo titolo;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative degli scritti e dai contributi;
b) dall’utile derivante da organizzazione di eventi, corsi e partecipazioni a essi;
c) dalle entrate derivanti dall’esercizio di attività commerciali svolta in maniera sussidiaria e ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
d) ogni altro tipo di entrate ammesse .
Tutti i fondi dovranno essere destinati al raggiungimento delle finalità dell’Associazione e allo svolgimento delle sue attività. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 6 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo annuale sarà articolato in:
a) situazione patrimoniale;

b) rendiconto di gestione. Detto bilancio sarà presentato all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, accompagnato dalla relazione finanziaria del Consiglio direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, l’approvazione del bilancio consuntivo annuale può avvenire anche oltre i quattro mesi e, comunque, entro i sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Le relazioni devono essere redatte per iscritto. L’anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le eventuali eccedenze di entrate o di uscite di gestione saranno portate al nuovo esercizio finanziario.

CATEGORIE DI SOCI
Art. 7 - L’associazione S.I.S.Ci.F è aperta a tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e in seguito provvedono al versamento di una quota annuale il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei e la quota associativa è intrasmissibile. I soci sono divisi in: soci effettivi, soci ordinari e soci onorari.

Art. 8 - I soci effettivi sono i soci fondatori e quelli che concorrono all’elaborazione progettuale del programma dell’associazione e allo sviluppo dell’attività. I soci effettivi hanno diritto di voto nelle assemblee sia ordinaria sia straordinaria, legittimazione attiva e passiva nella nomina delle cariche sociali, diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare a tutte le attività dell’Associazione con l’obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e quelle regolarmente adottate dagli Organi sociali. Tutti i soci effettivi hanno diritto di voto. E’ obbligo specifico dei soci effettivi apportare gratuitamente all’Associazione il proprio contributo intellettuale e professionale per il raggiungimento dei fini istituzionali. Gli stessi soci avranno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta nella misura e nei tempo stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - L’Associazione riconosce anche le categorie di socio ordinario e di socio onorario. I soci ordinari sono quelli che fruiscono dei servizi dell’Associazione senza partecipare alla elaborazione progettuale del programma e allo sviluppo dell’attività; sostengono le attività dell’Associazione sottoscrivendo la quota associativa. I soci ordinari si possono suddividere in altre categorie a seconda della quota sottoscritta come da regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo. Tali soci possono volontariamente e senza obbligo di continuità sostenere l’Associazione anche con piccoli contributi finanziari. I soci onorari sono persone fisiche, di cittadinanza italiana o non, che hanno contribuito in maniera determinante, con il loro sostegno ideale e/o economico alla affermazione dell’Associazione. I soci onorari sono coloro che notoriamente godono in campo nazionale o internazionale di chiara fama nel mondo scientifico, culturale e dell’insegnamento e che perciò sono ritenuti in grado di apportare all’Associazione contributi intellettuali di alto livello oppure sono coloro che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell’attività associativa. I soci onorari non sono obbligati a versare le quote associative.

Art. 10 - Tutti i soci appartenenti alle categorie dei soci ordinari e soci onorari in qualità di soci sostenitori l’attività dell’Associazione, condividendone gli ideali, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. Inoltre assumono l’obbligo morale di favorire l’attività dell’Associazione e di astenersi dal compiere azioni che ne danneggino l’onorabilità. Ad essi è riconosciuto il diritto di partecipare a tutte le attività culturali e promozionali poste in essere dall’Associazione, quali convegni, dibattiti, conferenze, ecc., come di volta in volta programmato e stabilito.

AMMISSIONE DEI SOCI
Art. 11
- L’ammissione dei soci effettivi è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre Soci effettivi, dal Consiglio Direttivo, previa partecipazione effettiva alla elaborazione progettuale del programma e allo sviluppo dell’attività dell’associazione. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente al Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione come socio ordinario è ammesso appello entro 30 giorni al Presidente del Consiglio Direttivo che ripropone al Consiglio Direttivo la candidatura, l’esito del verdetto è definitivo. L’ammissione dei soci onorari/emeriti è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione come socio effettivo è ammesso appello, entro 30 giorni, al Presidente, che ripropone al Consiglio Direttivo oppure all’assemblea la candidatura; l’esito del verdetto è definitivo.

Art. 12 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare l’espulsione, previo richiamo scritto a rivedere il pregiudizio repentinamente. I soci espulsi possono ricorrere fornendo le proprie controdeduzioni contro il provvedimento entro 30 giorni con memoria scritta rivolta al Presidente, che ripropone al Consiglio Direttivo la candidatura; l’esito del verdetto è definitivo. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, gli stessi svolgeranno la propria attività secondo i diversi livelli di socio in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 13 - Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza, morosità, esclusione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea a maggioranza con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. I soci onorari/emeriti cessano per morte; i soci ordinari decadono per morte o estinzione della persona giuridica o se non versano la quota associativa. La decadenza opera automaticamente per il verificarsi del suo presupposto, senza necessità di pronuncia.

ORGANI SOCIALI
Art. 14 - Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci effettivi;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE
Art. 15
- L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea dei soci effettivi tra i soci effettivi e dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. Ove nel corso dell’esercizio venisse per qualsiasi causa a cessare un Consigliere, rimanendo in carica la maggioranza del Consiglio, i Consiglieri superstiti coopteranno sempre tra i soci effettivi il sostituto che resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria o fino alla scadenza dell’intero consiglio.

Art. 16 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Segretario. Può nominare un Presidente Onorario scelto anche al di fuori dei soci effettivi. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. 4 Tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.

Art. 17 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo e all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. Della riunione di Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo può riunirsi per audio/video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L’adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario. L’avviso contiene l’eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio/video conferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Art. 18 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. L’Associazione S.I.S.Ci.F. si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera volontaria e gratuita dai propri associati e solo in casi di particolare necessità può assumere personale dipendente anche tra i propri associati (L.383/2000 art. 18). Ove necessitasse, il Consiglio procede alle nomine dei dipendenti e impiegati determinandone le retribuzioni; compila il regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati; determina le modalità di erogazione dei rimborsi spese di cui all’art.7; formula e presenta con la relazione illustrativa all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo. Nella gestione, osserva i pareri ed i consigli del Comitato dei Garanti.

Art. 19 - Il Presidente del Consiglio Direttivo – o il Segretario in caso di sua assenza o impedimento rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE
Art. 20 - I soci effettivi sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio dell’avviso di comunicazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede legale e anche in audio/video conferenza a condizione che:
– possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
– siano garantiti il regolare svolgimento dell’adunanza e l’esercizio del diritto d’intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, l’esercizio del diritto di voto, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
– venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
– venga consentito al Presidente dell’adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in audio/videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell’Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali. L’avviso di convocazione deve contenere l’eventuale indicazione dei luoghi collegati con l’Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire. L’assemblea s’intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell’Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Art. 21 - L’Assemblea ordinaria, composta dai soci effettivi delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulle nomine dei componenti il Consiglio direttivo. L’Assemblea straordinaria, composta dai soci effettivi, delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione tenendo conto delle direttive e dei suggerimenti del Comitato dei Garanti, nomina dei liquidatori e norme per la devoluzione del patrimonio.

Art. 22 - Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci effettivi. Gli associati possono farsi rappresentare da altro socio con delega scritta, purché non membro del Consiglio Direttivo. Inoltre non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Art. 23 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo; in sua assenza o impedimento l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Della riunione di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 24 - Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli articoli del Codice Civile. L’assemblea straordinaria modifica lo Statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza, scioglie e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei soci. SCIOGLIMENTO Art. 25 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci effettivi e statuirà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo dell’ente che sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di utilità, pubblica o sociale. Art. 26. - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Statuto approvato in data: 01.04.2017
I soci fondatori:
Daniela Carla Maria Borgo,
Alessandra Cerri,
Laura Ferrigno,
Fabrizio Ruffinatto,
Aldo Violet.